Statuto AIIMF

Statuto AIIMF – Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais

Statuto Registrato all’Agenzia delle Entrate di Firenze il 10 aprile 2019 al n. 2773
Statuto aprile 2019

ART. 1. 

È costituita un’Associazione professionale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DEL METODO FELDENKRAIS”. La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma abbreviata con la seguente sigla “AIIMF”.

ART. 2. FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto la continuazione dell’opera svolta dal Dott. MOSHE FELDENKRAIS, il coordinamento, lo scambio di idee tra i suoi aderenti, la diffusione a scopo didattico, la difesa degli interessi morali, professionali e sociali dei suoi membri, la tutela e la concessione in uso dei marchi collettivi di proprietà di AIIMF secondo le modalità indicate all’Art. 4 del presente Statuto, ed in particolare:

  • Marchio italiano “FELDENKRAIS” denominativo No. 302020000111458 ;
  • Marchio italiano “METODO FELDENKRAIS” denominativo No. 302020000111509;
  • Marchio italiano “CONOSCERSI ATTRAVERSO IL MOVIMENTO” denominativo No. 302020000111527;
  • Marchio italiano “CONSAPEVOLEZZA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO” denominativo rinnovo No. 302020000111551;
  • Marchio italiano “INTEGRAZIONE FUNZIONALE” denominativo rinnovo No. 302020000111566;
  • Marchio italiano Metodo Feldenkrais figurativo rinnovo No. 302020000111584 (cosiddetto “logo AIIMF”);

e di altri che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o similare la cui registrazione sarà richiesta dalla stessa ai sensi del decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) e successive modificazioni.

In particolare l’Associazione si occuperà di:

  1. raggruppare professionisti che abbiano seguito corsi di formazione autorizzati dagli organi internazionali competenti (Training Accreditation Board) interni alla comunità del “Metodo Feldenkrais®” elaborato dal Dott. Moshe Feldenkrais;
  2. sviluppare e promuovere tale metodo attraverso la formazione di base e la formazione permanente, proteggere la sua originalità e tutelarne i principi etici e deontologici;
  3. tutelare la titolarità e difendere da usi scorretti e inappropriati i marchi collettivi di proprietà di AIIMF a vantaggio di tutta la comunità degli insegnanti e regolamentare la concessione in uso dei marchi sulla base di appositi Regolamenti d’uso e contratti di licenza come meglio specificato dall’Art 4 del presente Statuto;
  4. intrattenere legami e scambi culturali con altre associazioni, costituite o costituende, che perseguano le medesime finalità;
  5. assistere i propri membri nello sviluppo delle loro problematiche professionali, promuovendo e supportando ogni iniziativa diretta alla tutela della figura professionale dell’insegnante Feldenkrais®;
  6. organizzare e promuovere corsi di aggiornamento o post-formazione per gli associati, seminari di studio, conferenze, sia a valenza interna, tra gli associati, sia diretti a terzi.
  7. pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, pubblicazioni periodiche, opere multimediali, e quanto altro utile alla promozione del Metodo e alla formazione professionale degli insegnanti;
  8. curare l’edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere relative al “Metodo Feldenkrais®”;
  9. promuovere l’eventuale realizzazione di un centro culturale e di ricerca e di una biblioteca;
  10. promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statutari;
  11. promuovere forme di garanzia e tutela dei consumatori, tra cui la costituzione di uno sportello del cittadino consumatore, anche ai sensi dell’Art. 2 della L. 4/2013.

ART. 3. DEFINIZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’insegnante Feldenkrais® opera nel settore dell’educazione somatica, studia il movimento umano e la sua relazione con l’apprendimento e la consapevolezza.

Il Metodo Feldenkrais® ha un ampio spettro di applicazioni: può rivelare e cambiare i comportamenti abituali responsabili di condizioni di tensione e dolore; facilita la consapevolezza di sé in movimento e lo sviluppo del proprio potenziale personale; è adatto a tutte le età e condizioni fisiche, viene insegnato anche ad atleti, artisti, musicisti, danzatori per migliorare le loro capacità; la lezione in gruppo “Consapevolezza attraverso il movimento®” (CAM) viene
guidata verbalmente. La lezione individuale di “Integrazione Funzionale®” (IF) viene condotta utilizzando il tocco, rispettoso e non invasivo, delle mani dell’insegnante. Durante le lezioni di CAM o di IF gli allievi indossano abiti comodi.

Attraverso l’esperienza continua e approfondita del Metodo Feldenkrais®, in accordo con le ultime ricerche delle Neuroscienze, l’insegnante sviluppa e affina la sua capacità di osservazione degli schemi motori, porta l’attenzione dell’allievo sulle proprie percezioni sensoriali e sul proprio senso cinestesico, per favorirne l’organizzazione neuromotoria e funzionale e l’ampliamento dell’immagine di sé.

ART. 4. TUTELA DEI MARCHI

I marchi collettivi menzionati all’Art. 2 sono suddivisi nelle seguenti due categorie:

  • cosiddetti “Marchi di Certificazione Generali”, ossia i marchi “Feldenkrais”, “Metodo Feldenkrais”, “Conoscersi Attraverso il Movimento”, “Consapevolezza Attraverso Il Movimento”, “Integrazione Funzionale”, destinati all’utilizzo da parte di tutti gli insegnanti autorizzati soci e degli insegnanti autorizzati non soci nonché degli studenti autorizzati ad insegnare CAM nei limiti previsti dal Regolamento d’uso;
  • cosiddetti “Marchi Associativi di Certificazione”, ossia il marchio (“logo AIIMF”) e altri eventuali nuovi marchi destinati all’utilizzo solo da parte degli insegnanti autorizzati soci.

Per i “Marchi di Certificazione Generali” l’Associazione si occuperà di regolamentarne l’utilizzo con appositi Regolamenti d’uso e contratti di licenza che dovranno essere sottoscritti da tutti gli insegnanti autorizzati soci di AIIMF e dagli insegnanti autorizzati non soci che abbiano frequentato un corso di formazione autorizzato da AIIMF e/o dagli organi internazionali interni alla comunità Feldenkrais.

L’Associazione si occuperà di redigere ed aggiornare un “Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi di Certificazione Generali” con i dati dei sottoscrittori dell’apposito contratto di licenza d’uso in qualità di insegnanti autorizzati soci di AIIMF e di nuovi insegnanti autorizzati non soci.

Per i “Marchi Associativi di Certificazione” l’Associazione si occuperà di regolamentare con appositi Regolamenti d’uso la facoltà di utilizzo del marchio o di altri marchi nuovi che successivamente venissero adottati aventi oggetto connesso o similare destinati esclusivamente agli insegnanti autorizzati soci il cui impiego sarà precisato nei Regolamenti d’uso.

L’Associazione consentirà di utilizzare i marchi collettivi, secondo le norme stabilite dai Regolamenti d’uso, nello svolgimento della propria attività professionale e didattica.

ART. 5. SEDE

La sede legale dell’Associazione è ubicata nel comune di Firenze. L’indirizzo ove è posta la sede nell’ambito del comune è: Viale Belfiore n° 9. La sede potrà essere trasferita nel territorio dello Stato Italiano con delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 6. FILIALI

L’Associazione potrà creare delle filiali su base regionale, interregionale e provinciale: la regolamentazione sulla composizione e sui rapporti tra la sede centrale e le filiali avverrà sulla base di un apposito Regolamento da approvare in sede di Assemblea Generale.

In ogni caso le filiali dovranno uniformarsi alle linee guida, per lo svolgimento della loro attività, definite dalla sede centrale.

ART. 7. DURATA

L’Associazione è costituita senza limiti di tempo.

ART. 8. ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari, siano in regola col versamento delle quote annuali di iscrizione e che rispettino i requisiti di seguito indicati nelle varie categorie:

  • soci ordinari attestati: persone fisiche, associati fondatori, membri attivi e praticanti e quindi professionisti che abbiano seguito il corso di formazione al “Metodo Feldenkrais®” autorizzato dagli organi internazionali competenti interni alla comunità Feldenkrais e che abbiano seguito eventi formativi di aggiornamento e quanto altro stabilito dal Regolamento;
  • soci ordinari: persone fisiche, associati fondatori, membri attivi e praticanti e quindi professionisti che abbiano seguito il corso di formazione al “Metodo Feldenkrais” autorizzato dagli organi internazionali competenti interni alla comunità Feldenkrais;
  • soci neo insegnante: è l’insegnante che abbia seguito il corso di formazione al “Metodo Feldenkrais®” e si iscrive all’AIIMF nei successivi tre anni dall’attestato di completamento del corso di formazione. Detti soci nel corso di tale triennio avranno diritto ad una quota di iscrizione agevolata;
  • soci in formazione autorizzati all’insegnamento di CAM: sono i membri attivi studenti che abbiano compiuto almeno i primi due anni di formazione professionale al “Metodo Feldenkrais®” in un corso autorizzato dagli organi internazionali competenti interni alla comunità Feldenkrais, se completano il corso di formazione nei tempi previsti;
  • soci onorari: designati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone che per il loro prestigio e per la loro onorabilità possano contribuire agli scopi dell’Associazione. Essi possono essere ammessi a svolgere funzioni consultive in seno al Consiglio di Amministrazione. Ai soci onorari non verrà richiesto alcun versamento di quote annuali o altri contributi.

I soci ordinari attestati, i soci ordinari e i soci neo insegnanti sono tenuti a provvedere al proprio aggiornamento professionale secondo quanto disposto dal Regolamento interno.

Le domande di iscrizione di nuovi associati, dovranno essere presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno; il Presidente ne riferirà al Consiglio per la deliberazione.

ART. 9. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Il comportamento di ogni associato sia nei confronti degli altri soci sia al di fuori dell’Associazione dovrà conformarsi alla correttezza professionale e secondo i regolamenti dell’Associazione. Gli associati si impegnano a rispettare per iscritto le norme statutarie, i regolamenti e le norme deontologiche votati dall’Assemblea Generale.

Gli associati ordinari attestati, gli associati ordinari e gli associati neo insegnanti vantano i seguenti diritti, come previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

  • diritto di voto nelle sedute assembleari;
  • eleggere gli organi sociali;
  • essere eletti negli stessi organi sociali;
  • ricevere informazioni.

I soci in formazione autorizzati all’insegnamento di CAM, hanno diritto di partecipare alle sedute assembleari e godono esclusivamente dell’elettorato attivo.

L’Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci di cui all’Art. 8 hanno diritto di accesso, con spese a proprio carico:

  • ai documenti dell’Associazione;
  • alle delibere assembleari;
  • ai bilanci e rendiconti;
  • ai libri dell’Associazione.

L’ammissione e la permanenza nella Associazione dei soci ordinari attestati, dei soci ordinari, dei soci neo insegnanti e dei soci in formazione autorizzati all’insegnamento delle CAM, è subordinata al possesso di copertura assicurativa (polizza di assicurazione contro i Rischi della Responsabilità civile verso Terzi, RCT).

ART. 10. CONTROLLI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI D’USO DEI MARCHI COLLETTIVI

Il Consiglio di Amministrazione vigilerà sul rispetto dei Regolamenti d’uso dei marchi collettivi di AIIMF e segnalerà le irregolarità al Collegio dei Probiviri che delibererà l’applicazione delle sanzioni previste.

In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall’Art.11 del presente Statuto per l’esclusione degli associati.

ART. 11. ESCLUSIONE E RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha diritto a recedere in ogni momento dal rapporto associativo mediante comunicazione scritta (raccomandata con avviso di ricevimento) al Consiglio di Amministrazione. Gli associati obbligati al pagamento delle
quote annuali si considerano esclusi di diritto per il mancato pagamento delle quote associative annuali senza giustificato motivo.

In aggiunta ai comportamenti che determinano l’esclusione di diritto, l’Assemblea Generale degli Associati, su proposta del Collegio dei Probiviri e sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera l’esclusione degli associati nel caso delle violazioni più gravi previste nei regolamenti di AIIMF e nei Regolamenti d’uso dei marchi collettivi.

Nel caso di recesso dal rapporto associativo o di esclusione per qualsiasi ragione, l’insegnante decadrà automaticamente dalla facoltà di utilizzare i Marchi Associativi di Certificazione destinati esclusivamente agli insegnanti autorizzati soci di AIIMF come specificati all’Art. 4 del presente Statuto.

Nel caso di recesso dal rapporto associativo o di esclusione per qualsiasi ragione, il Collegio dei Probiviri delibererà se risolvere per giusta causa o mantenere in vigore il contratto di licenza per l’utilizzo dei Marchi di Certificazione Generali.

Nei casi che comportano sospensione, censura, avvertimento, la decisione è demandata al Collegio dei Probiviri, secondo le modalità previste dal Regolamento interno. La qualità di associato è intrasmissibile e non cedibile.

ART. 12. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

L’esclusione del socio è deliberata a maggioranza semplice dall’Assemblea Generale degli Associati sulla base di una relazione scritta redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

L’esclusione dell’associato deliberata dall’Assemblea Generale deve essere comunicata all’interessato da parte del Consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione.

ART. 13. QUOTE D’ISCRIZIONE

L’ammontare delle quote d’iscrizione sarà determinato annualmente in via preventiva dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART. 14. ABUSO DEI SEGNI DISTINTIVI

L’Associazione non risponderà a nessun titolo verso terzi degli eventuali abusi o danni arrecati dagli insegnanti soci autorizzati o dagli insegnanti autorizzati non soci con l’utilizzo di tutti i marchi collettivi da essa protetti, sia Marchi di Certificazione Generali che Marchi Associativi di Certificazione, o della sua ragione sociale.

ART. 15. ORGANI

Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea Generale degli Associati;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
  4. il Collegio dei Probiviri;
  5. il Comitato Scientifico;
  6. il Rappresentante di Filiale;
  7. il Presidente.

L’Assemblea può nominare un Presidente onorario su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16. ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai membri dell’Associazione nominati ai sensi dell’Art. 8 in regola con il pagamento delle quote di iscrizione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

ART. 17. COMPETENZE

L’Assemblea delibera su tutto quanto a lei demandato per legge o per Statuto ed in particolare:

  • delibera sull’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario, predisposti dal Tesoriere e sottoposti all’esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti (e’ fatto divieto di distribuzione degli utili, avanzi di gestione, ecc., secondo quanto previsto dall’Art. 5 del Dlgs n° 460 del 4/12/1997);
  • elegge il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
  • approva le linee generali dell’Associazione e le proposte del Consiglio di Amministrazione;
  • delibera sulla revoca dei membri degli organi sopra citati e sulla esclusione dei soci;
  • delibera sulla misura delle quote annuali;
  • delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e Statuto;
  • approva i regolamenti interni dell’Associazione ed il codice deontologico;
  • delibera in ordine allo scioglimento della associazione ed alla devoluzione del patrimonio. L’Assemblea opera nei termini e con le modalità di cui al Regolamento.

ART. 18. CONFLITTO DI INTERESSI

Non sono ammessi al voto i soci che abbiano interesse in conflitto in relazione all’argomento oggetto di deliberazione e, in particolare, i soci di cui si debba deliberare l’esclusione o la revoca dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19. REVOCA DEGLI INCARICHI

L’Assemblea potrà revocare l’incarico conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri che abbiano violato le norme dello Statuto o dei regolamenti o che si siano resi gravemente inadempienti ai loro compiti.

ART. 20. SOSTITUZIONE

In caso di revoca, dimissioni o morte dei Consiglieri di Amministrazione, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri del Collegio dei Probiviri, subentrerà in carica, con la stessa scadenza elettorale del Consigliere precedente, il primo dei non eletti alle ultime votazioni. In assenza di nominativi, da parte dei membri degli organismi in cui si è verificata l’assenza, si procederà alla cooptazione del membro che resterà in carica fino alle elezioni da svolgersi alla prima Assemblea utile.

ART. 21. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), sempre in numero dispari, membri eletti dall’Assemblea Generale degli associati tra gli associati aventi diritto al voto; la loro carica ha durata triennale e potranno essere rieletti consecutivamente una e una sola volta.

La carica di consigliere di amministrazione non darà diritto a compenso. Ciascun consigliere avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese anticipate e sostenute per l’espletamento del proprio incarico e debitamente documentate al Tesoriere che provvederà alla liquidazione di detti rimborsi previo consenso del Presidente.

ART. 22. POTERI E COMPITI

Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti i più ampi poteri di gestione e direzione dell’Associazione secondo i principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti approvati in conformità al medesimo e nel rispetto delle deliberazioni dell’Assemblea. In particolare spetteranno al Consiglio di Amministrazione:

  1. le deliberazioni di ammissione di nuovi associati sulla base delle domande presentate ai sensi dell’Art. 8 del presente Statuto;
  2. la gestione del patrimonio e degli aspetti economici e finanziari dell’Associazione;
  3. la nomina e l’assunzione del personale ausiliario dell’Associazione;
  4. la convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria degli Associati;
  5. la nomina di eventuali responsabili regionali, inter-regionali e/o provinciali;
  6. la nomina delle Commissioni;
  7. la proposta di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
  8. le decisioni ed i provvedimenti in ordine all’utilizzo dei marchi da parte dei soci autorizzati e degli insegnanti autorizzati non soci;
  9. la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario della associazione e la documentazione tecnica di corredo, da presentare alla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei consiglieri. In quest’ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica con avviso di recapito o messaggio SMS con avviso di recapito, da inviare a ciascun consigliere almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per ciascuna adunanza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l’ora ed il luogo della successiva riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

ART. 23. CARICHE

Fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in sede di costituzione e le cui cariche saranno conferite in quella sede e fatta eccezione per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione che è conferita dall’Assemblea, sarà competenza del Consiglio di Amministrazione eleggere nel suo seno a maggioranza: a) il Vicepresidente; b) il Segretario; c) il Tesoriere. Le cariche non sono cumulabili.

ART. 24. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale degli associati: dirigerà i lavori del Consiglio di Amministrazione ed assicurerà il funzionamento dell’Associazione, di cui assumerà anche la rappresentanza in tutti i rapporti giuridici con i terzi.

Egli durerà in carica tre anni, e potrà essere rieletto consecutivamente una e una sola volta. Potrà delegare alcune funzioni determinate al Vicepresidente. In caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è il legale Rappresentante della associazione e ad esso spetta, in via generale, il potere di firma. Il Presidente esercita le sue funzioni nei modi e termini di cui al Regolamento.

ART. 25. RAPPRESENTANTI DI FILIALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, sostituire e revocare Rappresentanti di filiale in ambito regionale, inter-regionale e/o provinciale, sentite le rispettive assemblee. I Rappresentanti coordinano le attività dell’associazione, la rappresentano nell’ambito del territorio di loro competenza e tengono i rapporti con gli enti pubblici e privati del territorio.

Essi riferiscono al Consiglio di Amministrazione il quale può, con propria delibera, attribuirgli il potere di sottoscrivere in nome e per conto della associazione determinati atti, documenti e protocolli di intesa.

Il Rappresentante di filiale dura in carica tre anni e potrà essere nominato consecutivamente una e una sola volta.

ART. 26. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

Il controllo amministrativo e contabile della Associazione potrà essere attribuito, con delibera degli associati, ad un Collegio dei Revisori dei conti oppure ad un Revisore unico. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dalla Assemblea tra le persone idonee allo scopo, cioè con adeguata esperienza e conoscenza in campo amministrativo e contabile.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente. I Revisori hanno il compito di esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale; accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio annuale; possono in qualunque momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione relative alla spesa. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una e una sola volta.

In alternativa al collegio potrà esser nominato dalla assemblea un Revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro di revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, con le medesime funzione ed attribuzioni del Collegio dei Revisori. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una e una sola volta.

ART. 27. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale anche al di fuori dell’Associazione, di cui almeno uno con cognizioni giuridiche. Ad essi è delegato l’esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i membri dell’Associazione, tra gli stessi e i terzi, e tra essi e gli organi della stessa in merito all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti e negli altri casi previsti dallo statuto, nonché sulle violazioni dei Regolamenti d’uso dei marchi collettivi.

Fatta eccezione per i casi di esclusione, deliberati dall’Assemblea Generale, essi decideranno, sentite le parti, ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il lodo sarà inappellabile. Il Collegio dei Probiviri instaura di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio di Amministrazione il procedimento disciplinare nei confronti dei membri dell’Associazione secondo quanto previsto nello Statuto e dai Regolamenti.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una e una sola volta. Il Collegio dei Probiviri svolge le proprie funzioni con le modalità ed i termini di cui al Regolamento.

ART. 28 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, in carica per tre anni. La funzione principale del Comitato Scientifico è la promozione attraverso le idee e le attività dei propri membri di ricerche, studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell’Associazione. In particolare:

  • consiglia i membri nella stesura dei loro articoli e nell’organizzazione di conferenze, interviste, ecc.;
  • promuove studi di ricerca;
  • si avvale del contributo della Commissione Formazione Permanente nello studio e nelle proposte dei temi congressuali.

ART. 29. PATRIMONIO E FONDO COMUNE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività:

  • dalle quote e dai contributi versati dagli associati;
  • dagli introiti derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
  • dalle sovvenzioni e dai frutti prodotti dai beni dell’Associazione;
  • da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • dagli incassi derivati dalla vendita di pubblicazioni sempre nel pieno rispetto delle attività non lucrative dell’Associazione;
  • da ogni altra sovvenzione o entrata.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto.

I fondi dell’Associazione eccedenti il fabbisogno corrente potranno essere investiti in strumenti finanziari previa delibera del Consiglio di Amministrazione: i frutti, a qualsiasi titolo, derivanti da detti investimenti potranno essere impiegati per attività istituzionali e in ogni caso non potranno mai divenire fonte di distribuzioni, suddivisioni o ripartizioni agli associati o ai terzi.

ART. 30. CONTABILITÀ E BILANCIO

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure, quando lo richiedono particolari esigenze, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura, saranno presentati all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo di esercizio, che sarà redatto con l’osservanza delle norme del codice civile, e quello di previsione per l’esercizio successivo.

Il Bilancio d’esercizio ed il Bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione con l’ausilio del Tesoriere, che fornirà tutti i dati opportuni e necessari in suo possesso.

ART. 31. REGOLAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione cura la redazione di uno o più regolamenti, di un codice professionale e deontologico e di un disciplinare che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea Generale. Tali regolamenti disciplinano in modo particolareggiato gli argomenti trattati dallo Statuto, con riferimento specifico al funzionamento pratico dell’Associazione, ai principi etici e alla concessione in uso dei marchi collettivi di AIIMF. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del contratto di licenza per l’utilizzo dei Marchi di Certificazione Generali che dovrà essere sottoscritto da tutti gli insegnanti autorizzati soci e dai nuovi insegnanti autorizzati non soci, e alla redazione del contratto di licenza per l’utilizzo dei Marchi Associativi di Certificazione.
Il Cda provvede inoltre alla redazione e/o revisione dei regolamenti d’uso di tutti i marchi collettivi esistenti e di quelli che successivamente venissero adottati.

I regolamenti, codici e disciplinare dovranno essere accettati per iscritto dai nuovi associati.

ART. 32. SCIOGLIMENTO

L’Associazione può essere sciolta per delibera dell’Assemblea per i seguenti motivi:

  1. a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
  2. b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
  3. c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o dovessero impedirne lo svolgimento dell’attività.

ART. 33. LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori incaricati di procedere all’inventario dei beni e alla liquidazione del patrimonio che, al netto delle passività, sarà devoluto ad altra Associazione analoga o ai fini di pubblica utilità come da Art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23-12-96.

ART.34. INCOMPATIBILITA’

Tutte le cariche degli organi sociali elencati all’Art. 15 lettere b, c, d, e, f, sono incompatibili tra loro.
L’Associazione si impegna a rimuovere ogni forma di incompatibilità.

ART. 35. NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.

(Emendato nell’Assemblea Generale dei Soci del 7 aprile