Regolamento dell’AIIMF

Regolamento interno AIIMF – Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE
CAPO I – ASSEMBLEA GENERALE

ART. 1. Assemblea Generale

L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro il termine previsto dal presente Statuto per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L’assemblea può anche essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’Art. 20 C.C. In tale caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro sessanta (60) giorni dalla richiesta.

La convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviata a cura del Segretario a tutti i membri dell’Associazione aventi diritto di voto, con un preavviso non inferiore a sedici (16) giorni rispetto alla data fissata per l’Assemblea mediante lettera, fax o e-mail con avviso di recapito, messaggio SMS con avviso di recapito o con qualunque altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto recapito, indicato dai soci al momento della iscrizione all’associazione o successivamente comunicato. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere non meno di un giorno e non più di dieci.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri dell’Associazione aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

La votazione avviene per alzata di mano: essa è segreta quando la maggioranza dei soci lo decida, su richiesta di un socioInoltre è segreta in caso di elezioni e di esclusione di un membro.

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei votanti (valgono ai fini del computo i voti espressi per delega).

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

I membri aventi diritto di voto potranno conferire delega scritta per la partecipazione all’Assemblea e per l’espressione del voto ad altri membri aventi diritto di voto. Non potranno essere conferite più di cinque (5) deleghe alla stessa persona.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono:

  • in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;
  • in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della metà degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 2. Il Presidente dell’Assemblea Generale

  • coordina e dirige le attività.
  • assicura la regolarità delle discussioni ed il rispetto delle norme dello Statuto dell’Associazione e dei regolamenti.
  • mette in votazione per alzata di mano, nel corso della discussione, le “mozioni d’ordine” di carattere procedurale (proposte di inversione dell’o.d.g., di limitazione della durata degli interventi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta).
  • esauriti gli argomenti all’o.d.g., mette in discussione e quindi in votazione, eventuali proposte concernenti lo svolgimento della seduta successiva.
  • per quel che riguarda la facoltà di intervenire egli stesso nella discussione, sottostà al Regolamento al pari degli altri; egli ha però facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente.

Tutte le decisioni dell’Associazione, escluse le elezioni, possono essere prese anche a seguito di consultazione postale dei Soci o altri strumenti e programmi informatici; è considerata valida la decisione espressa dalla maggioranza delle risposte pervenute entro il termine stabilito.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 3. Gli associati che intendano candidarsi alle elezioni dovranno inviare al Cda la loro proposta accompagnata da una presentazione della loro attività e dal programma che intendono svolgere almeno un (1) mese prima della data di convocazione dell’Assemblea Generale. Il Cda provvederà a darne notizia ai soci tramite il notiziario o altro, almeno sedici (16) giorni prima della data dell’Assemblea.

ART. 4. Ogni socio, nel corso dell’AG, può esprimere le sue preferenze solo per la metà dei posti di consigliere a disposizione (es. per cinque posti a disposizione, ogni socio può votare solo tre nominativi).

ART. 5. In caso di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente. In assenza di entrambi il Consiglio delegherà un altro membro del Consiglio stesso.

ART. 6. Le spese sostenute dagli Amministratori devono essere autorizzate ed accompagnate da un giustificativo recapitato al Tesoriere, al più tardi entro il mese di dicembre dello stesso anno per permettere la compilazione del bilancio annuale.

ART. 7. Il Cda istituisce le Commissioni permanenti e/o temporanee incaricate a ricoprire un ruolo specifico nell’Associazione e designa tra i suoi membri un Coordinatore che ne assicuri il funzionamento.

ART. 8. Il Cda approva e sottopone all’Assemblea Generale i progetti di lavoro presentati dal coordinatore di ciascuna Commissione.

ART. 9. Il Cda cura la tenuta del Libro Soci, conservato dal Segretario, nel quale verranno differenziati i membri secondo l’Art. 8 dello Statuto e secondo le norme del presente Regolamento. Il Cda tutela i marchi collettivi AIIMF (distinti in “Marchi di Certificazione Generali” e “Marchi Associativi di Certificazione”) secondo l’Art. 4 dello Statuto; tiene altresì l’“Elenco degli insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi di Certificazione Generali” con i dati dei sottoscrittori dell’apposito contratto di licenza d’uso.

ART. 10. Gestione contabile e finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione determina il termine per il pagamento delle quote di iscrizione e di quelle provenienti dai Corsi di formazione, e l’eventuale importo delle more per il ritardato pagamento.

ART. 11. Deliberazioni. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri (se composto da cinque membri) o almeno quattro consiglieri (se composto da più di cinque membri); il Consiglio vota a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio di Amministrazione non è ammessa delega.

L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni annue del Consiglio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Per la sostituzione dei consiglieri, comunque cessati dalla carica nel corso del mandato, si applica la procedura prevista dall’Art. 20 dello Statuto; ma ove l’originaria composizione del Consiglio scenda al di sotto di tre l’intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

CAPO III – PRESIDENTE

ART. 12. Il Presidente, sentiti i consiglieri, convoca il Cda e l’Assemblea Generale.

È membro della Commissione Formazione Permanente, nella quale:

  • verifica l’ammissibilità dei nuovi soci,
  • stabilisce e controlla i requisiti necessari per il conferimento dell’attestato rilasciato da AIIMF.
  • Insieme al Cda cura la tenuta del Libro Soci.
  • Assiste gli associati nell’istituzione delle Filiali regionali.
  • Insieme al responsabile IFF, tiene i contatti con la Federazione internazionale.
  • Insieme al responsabile EuroTAB Council, tiene i contatti con le Associazioni europee.
  • Tiene i rapporti con le Istituzioni, con il CNEL e il Colap.
  • Tiene i rapporti con i consulenti AIIMF.
CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 13Il Collegio dei Probiviri è indipendente e permanente e garantisce la massima riservatezza.

ART. 14. I membri restano in carica per la durata della delibera assembleare che li nomina. Qualora alla scadenza non si provveda alla nomina dei nuovi membri, il Collegio dei Probiviri uscente resterà in carica fino a tale nomina. In caso di dimissioni di un membro subentrerà in carica, con la stessa scadenza elettorale del membro dimissionario, il primo dei non eletti alle ultime votazioni. In mancanza di questa possibilità il membro verrà cooptato dagli altri componenti eletti negli organismi in cui si è verificata l’assenza e resterà in carica fino alla prima Assemblea Generale utile.

ART. 15. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza semplice.

ART. 16. In caso di vertenze che potranno insorgere tra i membri dell’Associazione, tra gli stessi e i terzi, e tra essi e gli organi della stessa in merito all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti, e negli altri casi previsti dallo Statuto, ogni socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, fatto salvo il rispetto dell’Art. 2, Cap. 2 del Codice Deontologico, con apposita istanza inviata al Coordinatore dello stesso. Entro sessanta (60) giorni, avendo prima sentito i soci coinvolti nel ricorso, sarà convocata la riunione del Collegio dei Probiviri e presa una decisione in merito.

ART. 17. Il Consiglio di amministrazione riferisce alla prima Assemblea utile il risultato delle decisioni del Collegio dei Probiviri in ordine agli argomenti e alle controversie ad esso sottoposte e gli eventuali provvedimenti di avvertimento, censura o sospensione adottati nonché la proposta di esclusione del socio.

ART. 18. In caso di infrazioni ai Regolamenti d’uso dei marchi collettivi di AIIMF, il Consiglio di amministrazione segnalerà il caso al Collegio dei Probiviri che delibererà l’applicazione delle sanzioni previste, fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 11 e 12 dello Statuto per l’esclusione dei soci.

ART. 19. Oltre al caso previsto dall’Art. 16 precedente, il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a giudizio di uno qualsiasi dei suoi membri, ovvero su richiesta della maggioranza dell’Assemblea Ordinaria.

ART. 20. Istanze anonime e non documentate non verranno esaminate, né messe agli atti.

CAPO V – ALTRI ORGANI E CARICHE

ART. 21. Vicepresidente: svolge le funzioni del Presidente allorquando ciò sia necessario.

ART. 22. Segretario: Il Segretario coadiuva il Presidente nel disbrigo delle sue funzioni, cura le comunicazioni sociali, redige i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea Generale, curandone la trascrizione su appositi registri, e custodisce l’archivio dell’Associazione. Segue il funzionamento del data-base. Segue il progetto privacy.

ART. 23. Tesoriere: Il Tesoriere custodisce gli atti amministrativi e finanziari, cura la conservazione dei documenti contabili in conformità alle vigenti disposizioni di legge, cura la contabilità dell’Associazione provvedendo ai pagamenti delle spese necessarie in base a mandato del Presidente. Dovrà fornire i dati necessari per la predisposizione del bilancio in tempo utile e quando gliene facciano richiesta il Cda e/o il Collegio dei Revisori.

Al Tesoriere può essere attribuita, con delibera del Cda, la firma e la rappresentanza della Associazione per gli atti di sua competenza ed in particolare per la gestione dei rapporti nei confronti degli Istituti di Credito, con facoltà di operare su tutti i conti correnti, e per emettere pagamenti e rilasciare quietanze.
Con la Segretaria riceve e controlla le iscrizioni dei soci.

ART. 24. Firma e Rappresentanza: La rappresentanza e la firma sociale spettano in via generale al Presidente e in caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Al Tesoriere può essere attribuita, con delibera del Consiglio di amministrazione, la firma e la rappresentanza della Associazione per gli atti di sua competenza ed in particolare per la gestione dei rapporti nei confronti degli Istituti di Credito, con facoltà di operare su tutti i conti correnti, e per emettere pagamenti e rilasciare quietanze.

Ai delegati regionali, interregionali e/o provinciali eventualmente nominati può essere attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione il potere di sottoscrivere, in nome e per conto della Associazione, tutti gli atti e i documenti che impegnino l’Associazione nell’ambito territoriale di relativa competenza.

Il Presidente potrà conferire, nelle forme previste per legge, a membri del Consiglio di amministrazione, a soci ed a terzi il potere di sottoscrivere determinati atti e/o documenti in nome e per conto della Associazione.

CAPO VI – COMMISSIONI

ART. 25. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla istituzione di Commissioni.

ART. 26. Ogni Commissione sarà composta da un membro del Cda o suo delegato e da un numero, sempre dispari di soci. Tra i componenti verrà nominato il Coordinatore.

Ogni commissione dura in carica per un massimo di tre anni, rinnovabili una sola volta.

Il Cda provvederà a sostituire i membri dimissionari.

ART. 27. La Commissione Standard della Professione e Percorsi di Formazione (CSPPF)

È compito della commissione studiare il tema degli standard della professione di Insegnante Feldenkrais e dei modelli formativi di base per diventare Insegnante e Formatore di Insegnanti, elaborando proposte di innovazione e aggiornamento di tali standard e modelli, al fine di una migliore qualificazione professionale ai fini interni.

La Commissione è composta da nove membri:

  • 3 membri espressi dalla comunità formativa di Formatori, Assistenti Formatori, Organizzatori. Essi saranno indicati dall’insieme della comunità di Trainer, Assistenti Trainer e Organizzatori in seguito a consultazione tra loro, e il loro compito sarà quello di tenere i collegamenti con la comunità formativa.
  • 4 membri soci AIIMF con almeno cinque anni di pratica professionale dopo l’attestato di completamento del Corsi di formazione Feldenkrais. Sono nominati dal Cda AIIMF dopo aver vagliato le candidature pervenute; il loro compito sarà quello di tenere i collegamenti con la comunità degli Insegnanti.
  • Il rappresentante AIIMF all’EuroTAB Council per le necessarie informazioni relative a dibattiti e proposte europee/internazionali riguardo a standard professionali, modelli di formazione di base e normative vigenti.
  • 1 rappresentante del Cda AIIMF.

La Commissione ha funzione consultiva e propositiva per il Cda e l’Assemblea dei Soci in relazione al tema degli standard della professione e dei modelli formativi di base.

La Commissione ha funzione deliberativa relativamente all’autorizzazione e allo svolgimento di un Corsi di formazione. In seguito all’adozione da parte di AIIMF della Regolamentazione EuroTab Council sull’autorizzazione dei Corsi di formazione nazionali attraverso l’Associazione nazionale, la CSPPF valuta la documentazione relativa all’apertura di nuovi corsi, ne verifica la congruità con la normativa nazionale e internazionale, e autorizza lo svolgimento del Corso attenendosi a quando stabilito nel “Documento procedurale per l’esame e l’approvazione di nuovi Corsi di formazione”.

La Commissione avrà un Presidente di Commissione, eletto dai suoi membri, con il compito di presiedere le riunioni e sovrintendere allo svolgimento dei lavori.

La Commissione si riunisce periodicamente. Stila i verbali delle riunioni. Redige periodicamente delle relazioni da inviare ai soci per comunicare le sue attività. Collabora e scambia informazioni con le altre commissioni AIIMF.

ART. 28. Commissione Formazione Permanente (CFP)

È composta dai seguenti membri nominati dal Cda sulla base di domande corredate da curriculum:

  • 1 rappresentante del Cda AIIMF,
  • 3 rappresentanti dei soci AIIMF,
  • 3 rappresentanti del gruppo Formatori/Assistenti formatori/Insegnanti esperti

È coordinata dal Presidente del Cda o da un suo delegato.

Studia i modelli di post-formazione ed elabora proposte di innovazione e aggiornamento ai fini interni.

A stretto contatto con il Presidente verifica la corrispondenza dei requisiti richiesti ai soci attestati e ordinari relativi all’aggiornamento continuo e alla pratica professionale. Verifica la corrispondenza dei requisiti richiesti ai soci per il rilascio di status di Insegnante esperto.

Organizza e favorisce giornate di formazione permanente, informazione, seminari, conferenze, convegni.

ART. 29. Commissione per l’editoria e l’informazione

Informa e promuove la conoscenza del Metodo Feldenkrais® e dell’Associazione verso l’esterno – compie scelte, programma e cura la traduzione, la pubblicazione e la diffusione delle opere relative al Metodo Feldenkrais®. Cura la pubblicazione del bollettino annuale e dei notiziari di informazione periodica.

TITOLO II – RAPPORTO SOCIALE

ART. 30. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo competente a deliberare sull’ammissione degli aspiranti soci.

Per l’ammissione all’Associazione gli aspiranti soci (Art. 8 Statuto), devono presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione. La domanda deve contenere le generalità complete dell’aspirante socio ed in particolare: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, telefono e cellulare, titolo di studio; deve essere corredata da: autocertificazione di non trovarsi in situazione sancita dal Regolamento Disciplinare, data ed estremi (o copia) dell’Attestato di completamento del Corso di formazione Feldenkrais che attesti l’avvenuta formazione Feldenkrais in un Corso autorizzato dagli organi internazionali competenti (EuroTab) interni alla comunità Feldenkrais, dichiarazione in cui ci si impegna a rispettare le norme statutarie e dei regolamenti. In base alla legge n. 675 del 1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e verranno impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto dell’associato.

ART. 31. I soci in un Corso di formazione Feldenkrais autorizzato dagli organi internazionali competenti (EuroTab), interni alla comunità Feldenkrais, devono aver completato il secondo anno di formazione ed essere iscritti al terzo anno. Inoltre devono presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione, come da Titolo II, Art. 30 del presente Regolamento. La loro adesione decade automaticamente se non completano il Corso di formazione.

In base alla legge n. 675 del 1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e verranno impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto dell’associato.

ART. 32I soci possono rinnovare ed i nuovi soci iscriversi all’ Associazione nel corso dell’anno, anche a termine ultimo già scaduto; l’iscrizione decadrà comunque al termine dell’anno solare. La copertura assicurativa, se stipulata per gli associati dall’AIIMF, decorre dalla data del pagamento di iscrizione.

ART. 33L’accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione Formazione Permanente, decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta ed è subordinata al pagamento della quota associativa annuale.

TITOLO III – SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 34. Il Collegio dei Probiviri potrà dare inizio a un procedimento disciplinare verso un socio in questi casi:

  1. per segnalazioni di comportamenti di soci inadempienti agli obblighi imposti dallo Statuto o dai regolamenti;
  2. per le violazioni dei Regolamenti d’uso dei Marchi di Certificazione Generali;
  3. per le violazioni dei Regolamenti d’uso dei Marchi Associativi di Certificazione.

Nessuna sanzione disciplinare potrà essere disposta senza che il socio interessato abbia potuto esporre le proprie ragioni e formulato le proprie difese. Perché possa organizzare la propria difesa il socio dovrà essere avvertito del procedimento assegnandogli un termine non inferiore a dieci (10) giorni dall’inizio del procedimento per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.

A seconda dei casi, il Collegio dei Probiviri potrà applicare i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • avvertimento, richiamo verbale
  • censura, richiamo scritto
  • sospensione dalla qualità di associato all’AIIMF per un periodo determinato
  • sospensione per un periodo determinato o risoluzione per giusta causa del contratto di Licenza d’uso dei Marchi di Certificazione Generali o dei Marchi Associativi di Certificazione

L’Assemblea Generale, su proposta del Collegio dei Probiviri e sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare il provvedimento di esclusione del socio ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto.

ART. 35. Richiamo scritto, censura

Possono comportare un avvertimento o censura:

  1. comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
  2. comportamenti deontologicamente scorretti;
  3. comportamenti contrari ai Regolamenti d’uso dei Marchi di Certificazione Generali;
  4. comportamenti contrari ai Regolamenti d’uso dei Marchi Associativi di Certificazione;

la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della esclusione.

ART. 36. Sospensione

Comportano di diritto la sospensione:

  1. i casi di sospensione o di divieto di esercizio di attività professionali disposti dalla legge;
  2. la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
  3. il provvedimento di rinvio a giudizio o atto a equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso nell’esercizio della professione.

In tali ipotesi la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l’ipotesi sub c), sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Consiglio di amministrazione e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

  1. la condanna ad una pena inferiore ai due (2) anni se per reati dolosi o superiore ai due (2) anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
  2. la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
  3. l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  4. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
  5. comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
  6. comportamenti deontologicamente scorretti;
  7. comportamenti contrari ai Regolamenti d’uso dei Marchi di Certificazione Generali;
  8. comportamenti contrari ai Regolamenti d’uso dei Marchi Associativi di Certificazione.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione cadano le ipotesi di cui ai precedenti punti 2) 3) 4) precedentemente elencati il provvedimento verrà immediatamente revocato, Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

ART. 37. Esclusione

L’eventuale esclusione dovrà essere preceduta da richiamo scritto ovvero da diffida.

Comportano di diritto l’esclusione:

  1. la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  2. la condanna per un reato connesso con l’esercizio della professione, ovvero commesso nell’esercizio della professione;
  3. la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore ai due (2) anni per reato non colposo;
  4. l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  5. l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex Art. 219 c.p.;
  6. la dichiarazione di fallimento.

Possono comportare l’esclusione:

  1. comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione;
  2. comportamenti deontologici gravemente scorretti;
  3. comportamenti contrari ai Regolamenti d’uso dei Marchi di Certificazione Generali,
  4. comportamenti contrari ai Regolamenti d’uso dei Marchi Associativi di Certificazione.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Il socio interessato potrà formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificatamente nominato per atto scritto.

L’Assemblea Generale, per l’esclusione, ha facoltà di sentire testimoni, preavvisandone l’interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

ART. 38. Ricusazione – Astensione

Per i procedimenti disciplinari i componenti dell’Assemblea Generale e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per motivi di cui all’Art. 52 Codice procedura civile. Possono altresì astenersi per i medesimi motivi.

ART. 39. Reiscrizione

Il socio escluso dall’Associazione può esservi riscritto successivamente previa delibera dell’Assemblea Generale a maggioranza semplice.

TITOLO IV – FILIALI

ART. 40. L’Associazione potrà creare delle Filiali su base regionale, interregionale e provinciale. La richiesta di istituzione delle Filiali deve essere avanzata al Cda e sottoscritta da almeno tre (3) soci.

ART. 41. L’istituzione formale delle Filiali avviene su delibera del Cda e comunicata a tutti i soci.

ART. 42. La sede delle Filiali può essere ubicata:

  1. all’indirizzo di un socio persona fisica;
  2. presso il suo studio professionale;
  3. privata associazione.

ART. 43. Le Filiali sono tenute al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Deontologico e Disciplinare nazionali, possono dotarsi di regolamenti che non contrastino con quelli nazionali.

ART. 44. Tutti i soci AIIMF che risiedono e/o esercitano la loro attività nel territorio regionale, interregionale, provinciale dove viene istituita la Filiale hanno il diritto/dovere di farne parte.

ART. 45. L’Assemblea dei soci appartenenti alla Filiale potrà nominare un Consiglio che coadiuvi il Rappresentante di Filiale.

L’Assemblea verrà convocata con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 46. Fine delle Filiali è realizzare gli scopi statutari nazionali in ambito territoriale, fornire servizi ai soci, promuovere ed organizzare eventi di crescita associativa e di formazione permanente, favorire iniziative sul territorio e promuovere accordi con Istituzioni, Enti locali, Associazioni di categoria e di volontariato. Ogni iniziativa delle Filiali viene preventivamente presentata ed approvata dal Cda che ne dà comunicazione a tutti gli associati tramite segreteria.

ART. 47. Rappresentante di Filiale: definizione, scelta, nomina e competenze.

Fiduciario del Cda in filiale è il Rappresentante. I soci lo propongono e il Cda ne decide la nomina.

Il Rappresentante è il tramite della costante e fluida comunicazione che unisce Filiali e Cda.

Al Rappresentante compete la gestione della Filiale in ogni suo aspetto, segnatamente per tutto quanto attiene alla contabilità. Delle variazioni contabili riferisce con puntualità al Tesoriere o a chi ne svolge le mansioni di tenuta contabile e amministrazione.

Per la gestione ordinaria il Rappresentante seguirà le indicazioni del Mansionario e per tutto ciò che da esso esuli, come per ogni altra necessità, farà di volta in volta capo al Cda e alla segreteria, organismi con cui manterrà rapporti solleciti nella semplicità e nella collaborazione consueti tra colleghi.

Il Cda mantiene un rapporto continuativo con i Rappresentanti delle Filiali e incontrerà gli stessi almeno una volta l’anno.

Ogni Filiale è tenuta a conservare la documentazione della sua attività e a convalidare la presenza dei soci agli eventi formativi.

ART. 48. Nel caso in cui il numero degli associati AIIMF regionali, inter-regionali e/o provinciali non fosse sufficiente all’istituzione di una Filiale, sarà possibile formare gruppi di lavoro con la finalità di promuovere informazione ed attività in previsione di istituzione della Filiale, in stretto contatto con il Cda.

ART. 49. È’ ammessa la delega per la partecipazione alle riunioni di filiale. Ogni socio può ricevere una e una sola delega dagli altri iscritti alla Filiale.

ART. 50. Per ogni altra normativa fanno fede lo Statuto ed il Regolamento.

TITOLO V –  MARCHI E DENOMINAZIONI
CAPO I – SCOPI DELLE NORME

Art. 51. Tutela e gestione dei marchi collettivi

L’Associazione si occuperà, nell’interesse di tutta la comunità degli Insegnanti, di tutelare e gestire i marchi collettivi al fine di:

  1. dare l’adeguata visibilità al Metodo Feldenkrais®;
  2. sostenere e difendere la professione di Insegnante;
  3. essere il più possibile incisivi nella presentazione della professione nei confronti del pubblico.

Considerati gli impegni assunti da AIIMF ai sensi della L. 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi, e tenuto conto che l’Art. 6 della suddetta legge <promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’Art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’Art. 2>, è compito dell’Associazione regolamentare in modo differenziato l’utilizzo dei marchi collettivi, che vengono distinti in “Marchi di Certificazione Generali” e “Marchi Associativi di Certificazione”, come da Art. 4 dello Statuto.

Per “marchio collettivo” si intende il marchio registrato in genere <da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse, purché adeguino il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel “regolamento d’uso” associato a quel determinato marchio collettivo. Il “regolamento d’uso” è quel documento che prevede le condizioni necessarie per l’ottenimento della licenza d’uso del marchio collettivo nonché il potere per il titolare del marchio di effettuare controlli e comminare le relative sanzioni>.

Per “Marchi di Certificazione Generali” si intendono i marchi collettivi “Feldenkrais®”, “Metodo Feldenkrais®”, “Conoscersi Attraverso il Movimento®”, “Consapevolezza Attraverso Il Movimento®”, “Integrazione Funzionale®”.

Per “Marchi Associativi di Certificazione” si intendono i marchi collettivi destinati esclusivamente agli Insegnanti autorizzati soci AIIMF secondo quando definito dal loro Regolamento d’uso (il “logo AIIMF” e altri futuri marchi che l’AIIMF vorrà registrare).

In riferimento ai “Marchi di Certificazione Generali” di proprietà AIIMF che si riferiscono più direttamente all’opera del Dott. Moshe Feldenkrais, l’Associazione è chiamata a monitorarne l’utilizzo nel rispetto del contratto d’uso da parte di tutti gli Insegnanti autorizzati al fine di evitare il rischio di perdita di capacità distintiva che andrebbe a detrimento di tutta la comunità degli Insegnanti.

In riferimento ai “Marchi Associativi di Certificazione” di proprietà AIIMF e ad uso esclusivo dei soci, l’Associazione mira a valorizzare la professionalità dei servizi prestati dagli associati garantendone al pubblico la competenza e l’affidabilità, ed inoltre a consolidare il rapporto associativo e il senso di appartenenza ad AIIMF.

CAPO II – USO DEI MARCHI

ART. 52. Uso dei “Marchi di Certificazione Generali” collettivi da parte degli Insegnanti autorizzati, siano essi soci, non soci o studenti in formazione.

Per “Insegnante autorizzato” si intende l’Insegnante che ha frequentato un Corso di formazione approvato da AIIMF e/o dagli organi internazionali interni alla comunità Feldenkrais.

Per “Studente autorizzato” si intende un iscritto ad un Corso di formazione che ha completato la prima metà del Corso di formazione ed è stato autorizzato ad insegnare CAM dal Direttore educativo.

I “Marchi di Certificazione Generali” sono concessi in uso:

A – a tutti gli Insegnanti autorizzati (soci e non soci) tramite sottoscrizione di apposito contratto di licenza e relativa iscrizione nell’<Elenco degli Insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi di Certificazione Generali>.

B – agli studenti autorizzati ad insegnare CAM dal Direttore Educativo e inseriti nell’<Elenco degli Insegnanti e studenti in formazione concessionari dei Marchi di Certificazione Generali>. Essi non possono utilizzare il marchio “Integrazione Funzionale®”.

I concessionari di cui ai punti precedenti A e B sono obbligati a rispettare i relativi Regolamenti d’uso dei suddetti marchi collettivi e le eventuali successive modifiche. I Regolamenti d’uso depositati all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi saranno allegati al contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto.

ART. 53. Uso dei “Marchi di Certificazione Generali” da parte degli Insegnanti che hanno completato il Corso prima della data di modifica dello Statuto e del presente Regolamento.

Con riferimento agli Insegnanti autorizzati non soci che, da epoca anteriore alle modifiche dello Statuto, hanno di fatto utilizzato i “Marchi di Certificazione Generali”, con la mera tolleranza dell’AIIMF, quest’ultima si adopererà per diffondere, e far riconoscere, l’impegno dell’Associazione nella difesa dei “Marchi di Certificazione Generali” ad uso di tutti gli Insegnanti autorizzati. Si adopererà inoltre per fare firmare il relativo contratto d’uso.

ART. 54. Uso dei “Marchi Associativi di Certificazione” destinati esclusivamente agli Insegnanti soci

Il marchio  è il simbolo di riconoscimento dell’AIIMF e può essere usato solo ed esclusivamente dagli Insegnanti soci automaticamente all’atto dell’iscrizione, pertanto non è necessario fare una ulteriore richiesta per essere autorizzati ad usarlo nella propria attività di Insegnante.

L’Associazione potrà adottare e registrare altri “Marchi Associativi di Certificazione” aventi oggetto connesso o similare. Ogni nuovo “Marchio Associativo di Certificazione” sarà accompagnato dallo specifico Regolamento d’uso nel quale sarà esplicitata la categoria di socio autorizzato a ottenerne licenza.

Gli Insegnanti soci sono obbligati a rispettare i Regolamenti d’uso dei suddetti “Marchi Associativi di Certificazione” e le eventuali successive modifiche. I Regolamenti d’uso depositati all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono messi a disposizione dall’Associazione e liberamente consultabili dai soci.

Pertanto i soci AIIMF nell’usarli nella promozione del Metodo, per il loro materiale informativo anche in internet e altro, devono attenersi alle indicazioni sotto esposte:

  • tutto il materiale promozionale e informativo non dovrà contenere informazioni o presentarsi in modo tale da far credere che l’attività proposta sia organizzata, offerta, promossa dall’Associazione direttamente e in prima persona (a meno che non si sia ricevuto espressa autorizzazione o indicazione da parte del Cda dell’AIIMF o che non si operi come Filiale regionale formalmente costituita).
  • i soci possono usare i “Marchi Associativi di Certificazione” rispettando la forma, proporzione e colori indicati dal Regolamento d’uso con accostata la dizione: <concesso in uso esclusivamente agli iscritti all’AIIMF – Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais>.

ART. 55. Quote per l’uso dei marchi

La licenza d’uso dei “Marchi di Certificazione Generali” è concessa:

  • agli Insegnanti autorizzati non soci a fronte di una quota riconosciuta all’AIIMF per la registrazione e tutela dei marchi, secondo quanto definito dal contratto e dal Regolamento d’uso.
  • agli Insegnanti autorizzati soci per i quali essa è compresa nella quota associativa annuale.
  • agli studenti autorizzati senza pagamento fino al completamento del Corso di formazione.

Le quote per l’utilizzo dei marchi vengono determinate in via preventiva dal Cda e in seguito ratificate dall’Assemblea Generale.

ART. 56. Condizioni per l’esposizione dei marchi

Tutti gli utilizzatori dei marchi collettivi sono tenuti al rispetto delle condizioni indicate nel Regolamento d’uso, fra le quali si segnala, in particolare:

1) Ogni volta che vengono usati i termini che designano i marchi registrati questi devono apparire riportando la ® della registrazione o TM di domanda di marchio pendente, questo sempre e in ogni caso che i suddetti marchi vengono usati in opuscoli, dépliant, volantini, articoli, e quante altre forme di promozione e informazione anche in internet.

2) Indicare nella comunicazione informativa che i suddetti termini sono marchi registrati e/o depositati di proprietà dell’AIIMF – Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais.

L’esempio riportato qui sotto è un modo per indicare sia il fatto che i marchi sono registrati sia che sono di proprietà dell’AIIMF: “I termini Feldenkrais®, Metodo Feldenkrais®, Conoscersi Attraverso il Movimento®, Consapevolezza Attraverso il Movimento®, Integrazione Funzionale® sono Marchi Registrati di proprietà dell’AIIMF – Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais ad uso esclusivo degli insegnanti autorizzati”.

È possibile usare una formula abbreviata se necessario: “I marchi Feldenkrais sono Marchi Registrati di proprietà dell’AIIMF – Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais ad uso esclusivo degli Insegnanti autorizzati”.

TITOLO VI – RAPPORTI INTERNAZIONALI E CORSI DI FORMAZIONE

ART. 57. L’AIIMF è socia fondatrice, iscritta e rappresentata all’IFF, International Feldenkrais Federation (Federazione Internazionale delle Associazioni Feldenkrais).

ART. 58. L’AIIMF riconosce nell’ETC (EuroTab Council) e nell’EuroTab (European Training Accreditation Board), nella FGNA (Feldenkrais Guild of North America) e nel NaTab (North American Training Accreditation Board), nell’AFG (Inc.) Australian Feldenkrais Guild e nell’ AusTab (Australian Training Accreditation Board), nella FVD (Feldenkrais Verband Deutschland) e nel D-Tab (Deutsch Training Accreditation Board), gli organi interni alla comunità Feldenkrais competenti a stabilire le norme internazionali per i Corsi di formazione.

E’ rappresentata nell’EuroTab Council.

Il Cda nomina i propri rappresentanti presso l’IFF (International Feldenkrais Federation) e presso l’ETC (EuroTab Council). Essi durano in carica tre anni. L’incarico può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

ART. 59. L’AIIMF, in accordo con le norme internazionali, interne alla comunità Feldenkrais, autorizza lo svolgimento dei Corsi di formazione secondo gli articoli stabiliti dalla “Normativa AIIMF per l’autorizzazione di nuovi Corsi di formazione”, approvata dall’Assemblea Generale.

ART. 60. L’AIIMF vigila affinché la normativa internazionale sia conforme agli standard previsti dalla Legislazione italiana ed europea.

TITOLO VII – STANDARD DELLA PRATICA DEL METODO FELDENKRAIS

ART. 61. Insegnato da un professionista Feldenkrais che ha frequentato un Corso autorizzato dai relativi organismi ufficiali internazionali interni alla comunità Feldenkrais, il Metodo Feldenkrais® è un sistema educativo che usa il movimento per ottenere un miglioramento funzionale della persona, aiutando l’allievo a divenire consapevole degli schemi d’azione che utilizza e guidandolo nella scoperta di ulteriori possibilità di azione.

L’intento del Metodo è di aiutare gli allievi a vivere più pienamente, più confortevolmente ed efficacemente, attraverso l’ampliamento del repertorio di movimenti ed azioni possibili.

Ci sono due forme di lezioni Feldenkrais: Consapevolezza Attraverso il Movimento® (CAM) e Integrazione Funzionale® (IF).

Le lezioni di CAM sono dirette verbalmente, consistono in sequenze motorie tese ad esplorare una specifica funzione umana (ad esempio camminare, piegarsi, leggere, suonare, cantare, protendersi per afferrare qualcosa e così via) con l’intenzione di aumentare la consapevolezza dell’allievo e mostrare nuove, molteplici possibilità di azione.

Vengono insegnate di solito a gruppi di allievi. Nell’esplorazione lenta e delicata delle funzioni motorie vengono coinvolte altre facoltà complesse (percezione sensoria, propriocezione, immaginazione, equilibrio). La complessità delle lezioni può variare in relazione alle capacità motorie degli allievi.

Nelle lezioni di IF, l’Insegnante Feldenkrais usa un tocco non invasivo per muovere lo studente, comunicargli come è organizzato il suo movimento e orientarlo verso ulteriori schemi motori.  L’intenzione del tocco è di comunicare, di muovere e non di correggere. In questo modo l’Insegnante risponde all’immediato bisogno dello studente di ricevere informazioni sui propri schemi motori per aumentare la propria consapevolezza e produrre espliciti cambiamenti funzionali nell’azione.

L’allievo è vestito e può essere sdraiato, seduto, in piedi o in movimento, in relazione alla funzione che si intende analizzare.

ART. 62. L’associazione potrà in futuro creare norme e procedure per il rilascio di un <Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati> come specificato dalla L. 4/2013.

TITOLO VIII – MODIFICHE E AGGIUNTE AL REGOLAMENTO.

ART. 63. Il regolamento può subire modifiche e aggiornamenti che saranno di volta in volta sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale.

In sede di prima applicazione il Cda è autorizzato a portare modifiche in modo da armonizzare quegli articoli che fossero in contrasto con le disposizioni dello Statuto.

(Emendato nell’Assemblea Generale dei Soci del 7 aprile 2019)